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Deducibilità fiscale |
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Le donazioni al CRIC sono deducibili.
Ecco come fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge.
Deducibilità fiscale per le persone fisiche
Poiché il CRIC è una Organizzazione Non Governativa (ONG) riconosciuta idonea ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987 - ma anche ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 - il privato o l'impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare. A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.
In particolare, le persone fisiche possono:
a. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005)*;
b. detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). In questi casi, la normativa applicata si riferisce alle donazioni effettuate a favore delle ONLUS.
In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG, il contribuente privato può:
c. dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Deducibilità fiscale nell'ambito del reddito d'impresa
RIF.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro/anno.
In alternativa.
RIF.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/89
Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
RIF.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/89:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s.
RIF.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
Importante!
In tutti i casi, per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario conservare la relativa attestazione di donazione, vale a dire:
• la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
• le note contabili o l'estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
• l'estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.
Conto corrente BANCARIO
intestato al Cric - Via Monsolini 12 89121 Reggio Calabria
c/c n. 100028 - abi 5018 - cab 12100 - cin a
C/O Banca Popolare Etica - piazzetta Forzatè n. 2 - Padova
Conto corrente POSTALE
intestato al Cric - Via Monsolini 12 89121 Reggio Calabria
c/c postale n.13308895
C.F. 92003010805
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